AI Act (Reg. UE 2024/1689):Obbligo Alfabetizzazione Art. 4 in vigore.
ComplianceDesk

Quadro Normativo · 3 min di lettura

Articolo 4 AI Act: alfabetizzazione IA del personale

Le misure di alfabetizzazione vanno adattate al personale, agli strumenti e al contesto aziendale; il corso non garantisce da solo la conformità.

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Sintesi dell’Articolo 4, come modificato dal Regolamento (UE) 2026/1744:

Dal 27 luglio 2026, fornitori e deployer devono adottare misure a sostegno dello sviluppo dell’alfabetizzazione in materia di IA, considerando conoscenze, esperienza, istruzione e formazione del personale, il contesto d’uso e le persone interessate. Non devono garantire un livello specifico di alfabetizzazione di ogni individuo. Commissione, Stati membri e Comitato sostengono questi sforzi con esempi e raccomandazioni. Testo ufficiale dell’emendamento: Art. 1, punto 5.

Cosa si intende per "Alfabetizzazione in materia di IA"?

L'alfabetizzazione (AI Literacy) definita dall'Art. 3, punto 56 dell'AI Act non consiste nell'insegnare a programmare, bensì nel fornire competenze pratiche operative per:

  • Riconoscere le allucinazioni: risposte plausibili ma inesatte, da verificare prima di usarle in decisioni o comunicazioni.
  • Rispettare le norme sul diritto d'autore (copyright) e sulla proprietà intellettuale dei contenuti generati o rielaborati.
  • Applicare le istruzioni aziendali su riservatezza e dati personali, valutando quali informazioni possono essere utilizzate nei servizi autorizzati.

Come documentare le iniziative di alfabetizzazione?

La Commissione indica che non occorre uno specifico certificato: l’organizzazione può conservare un registro interno della formazione e delle altre iniziative. Le misure vanno adattate al personale, ai sistemi e al contesto. Log e attestati della piattaforma sono documenti di supporto e non garantiscono l’accettazione ispettiva. Indicazioni della Commissione europea.

Riferimenti e ambito della guida

Questa guida propone informazioni generali e attività organizzative da adattare al contesto. Non sostituisce una valutazione professionale del caso concreto.